Presso il nostro Studio potrà ottenere consulenza e assistenza per la stipula, la registrazione, la proroga, il subentro e la risoluzione dei contratti di affitto e locazione di beni immobili (compresi quelli relativi a fondi rustici).
Tali contratti devono essere obbligatoriamente registrati dall’affittuario (Conduttore) o dal proprietario (Locatore) qualunque sia l’ammontare del canone pattuito (tranne nel caso in cui i contratti che non superano i 30 giorni complessivi nell’anno).
La registrazione dei contratti di locazione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di stipula o dalla sua decorrenza (se anteriore).
I nuovi contratti di locazione devono contenere una clausola con la quale il conduttore dichiara di aver ricevuto le informazioni e la documentazione circa l’Attestazione della Prestazione Energetica dell’edificio (APE). La copia dell’APE deve essere, inoltre, allegata al contratto, fatta eccezione per i casi di locazione di singole unità immobiliari (Dl 145/2013), nel caso di affitto di beni immobili diversi dall’uso abitativo (negozi, uffici ecc). non è invece necessario per l’affitto di box auto, garage, cantine ecc.
I contratti per immobili ad uso abitativo possono essere stipulati a canone libero oppure a canone concordato.
In entrambi i casi, per le locazioni fra privati di immobili a uso abitativo, c’è la possibilità di optare per il regime della “cedolare secca”, che prevede il versamento di un’imposta sostitutiva all’Irpef, alle imposte di registro e di bollo, ordinariamente dovute sul contratto di locazione.
I contratti di affitto a canone libero hanno una durata di 4 anni (rinnovabili per altri 4 automaticamente) ed il canone può essere stabilito liberamente dalla contrattazione delle parti.
I contratti a canone concordato possono essere di tipo ordinario, universitari oppure transitori.
I contratti a canone concordato “ordinari” hanno una durata di 3 anni (rinnovabili per altri 2 automaticamente) ed il canone ha un limite massimo determinato da accordi territoriali sulla base di una serie di parametri.
I contratti a canone concordato “a studenti universitari” hanno una durata da 6 mesi a 3 anni (con rinnovo automatico dello stesso periodo alla prima scadenza) ed il canone ha un limite massimo determinato da accordi territoriali sulla base di una serie di parametri.
I contratti a canone concordato “transitori” hanno una durata da 1 a 18 mesi ed il canone ha un limite massimo determinato da accordi territoriali sulla base di una serie di parametri.