Con la riforma dell’ISEE, il genitore non convivente e non coniugato con l’altro genitore che ha riconosciuto il figlio viene integrato nel nucleo familiare del figlio, a meno che non sia effettivamente assente dal nucleo perché:
- coniugato con persona diversa dall’altro genitore
- ha dei figli con persona diversa dall’altro genitore
- è tenuto a versare gli assegni periodici per il mantenimento dei figli stabiliti con provvedimento giudiziario
- è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato un provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare
- è stata riconosciuta (in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali) la sua estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici.
Nei casi 1) e 2) l’ISEE standard deve essere integrato con la componente aggiuntiva della situazione economica del genitore non convivente, mentre nei casi 3, 4 e 5 si dovrà solo indicare il nome del genitore nel quadro D e spuntare la casella “il genitore non convivente è in una delle seguenti condizioni”.
Se il genitore non rientra in nessuno di questi 5 casi deve essere inserito nel quadro A con relazione GNC.
L’isee minorenni prevede la compilazione del quadro D.